AUTORE: Sindaco
DATA DI PUBBLICAZIONE: 28 dicembre 2005 PROTOCOLLO:
ORDINANZA N° 55/2005 OGGETTO : DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA ALLEVAMENTO. IL SINDACO Richiamati: La legge 14 ottobre 1985 n. 623 “Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979”; La legge regionale 17 luglio 1995 n.23 disciplinante le sanzioni amministrative per le violazioni alla legge sopraccitata; Il decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 146 “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”; Il “Titolo IX- bis dei delitti contro il sentimento per gli animali” del codice penale, così come introdotto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”. Premesso che: La convenzione europea sulla protezione degli animali da allevamento all’articolo 3 recita “Ogni animale deve beneficiare di un ricovero, di una alimentazione e di cure che – tenuto conto della specie, del suo grado di sviluppo, d’adattamento e di addomesticamento – siano appropriate ai suoi bisogni fisiologici ed etologici, conformemente all’esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche”; L’articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 pone in capo ai proprietari, ai custodi e ai detentori degli animali, l’obbligo di adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali, affinché non siano provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili, nonché ad allevare e custodire gli animali in conformità alle disposizioni di cui all’allegato previsto dall’art. 2 – comma 1 – lettera b – del Decreto stesso, ovvero assicurando, tra l’altro, il ricovero in fabbricati o locali adeguati. Dato atto che le condizioni climatiche del Comune di Pollein impongono, al fine di assicurare il benessere degli animali come sancito dalla citata normativa, il ricovero degli stessi in locali adeguati. Ritenuto, pertanto, disciplinare la materia, al fine di assicurare il rispetto della norma. Richiamato lo Statuto comunale nonché il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Con i poteri conferitegli dalla Legge e dallo Statuto comunale. ORDINA 1. E’ fatto obbligo a tutti i proprietari, custodi e detentori di animali da allevamento ovvero appartenenti alle specie bovine, caprine, ovine, suine, equini, animali da cortile, di custodire stabilmente gli stessi in fabbricati e locali di stabulazione adeguati alle esigenze della specie stessa. 2. L’obbligo di cui al precedente punto 1 decorre dal 15 Novembre sino al 31 Marzo di ogni anno, salvo le condizioni atmosferiche sfavorevoli dispongano diversamente. E’ fatto salvo l’allontanamento dai locali di stabulazione per cause contingenti e giustificate, per l’abbeveraggio, l’alimentazione nonché per attività atte a garantire il benessere degli animali. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il custode ovvero il detentore che violino la presente ordinanza, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 1.549,37= a Euro 9.296,22=, come previsto dall’art. 7 – comma 1 – del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146. 4. Per tutto quanto non previsto nella presente ordinanza, si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia. Pollein,28/12/2005 IL SINDACO GIPPAZ Paolo
