AUTORE: Sindaco
DATA DI PUBBLICAZIONE: 3 luglio 2006 PROTOCOLLO:
 
ORDINANZA N.26/2006 Pollein, 3 luglio 2006 Prot. OGGETTO: Ordinanza relativa agli obblighi e divieti che devono essere osservati dai proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani. IL SINDACO Preso atto delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di randagismo e di abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico e in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, con i conseguenti rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini; Preso atto dell’istanza presentata dall’Associazione Allevatori che fa presente i disagi subiti durante il pascolo delle mandrie; Preso atto altresì delle segnalazioni in materia di pericoli per la sicurezza conseguenti alla circolazione di cani incustoditi in aree pubbliche; Al fine di tutelare la serenità della convivenza tra la cittadinanza e la popolazione canina domestica e di prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare in merito alla pulizia, al decoro e all’igiene delle aree pubbliche, e alla sicurezza ed incolumità pubblica; Visti: - il T.U.LL.SS. 27/07/1934; - la Legge 833/78; - la Legge 689/81; - l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000; - la Legge regionale 28/04/1994 n.14 e successive modifiche; O R D I N A dalla data della presente ordinanza, ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani, di rispettare i seguenti obblighi e divieti comportamentali: Disposizioni di carattere generale • In base alla vigente normativa è fatto obbligo ai proprietari di cani di iscriverli all’anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione. • Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente un’alimentazione adeguata per qualità e quantità, le cure necessarie e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, al veterinario. • Gli animali esposti per la vendita all’interno dei negozi, nei mercati o in altre strutture devono avere assicurati spazio, aerazione e illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell’età e devono essere garantiti loro cibo, acqua e pulizia. • Per il rispetto degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura. • Possono essere tenuti senza guinzaglio i cani che si trovino entro i confini dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico e delimitati con idonea recinzione atta ad evitare che l’animale possa arrecare danno alle persone che si trovino all’esterno della stessa. • Se il suolo è aperto al pubblico, i cani vanno tenuti a catena (che non deve essere inferiore a mt 4 di lunghezza ovvero 3 mt. qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 mt.), o rinchiusi in modo tale che sia loro impedito di avvicinarsi alle persone. La catena dovrà avere robustezza tale da non subire strappi. Va comunque garantito spazio sufficiente all’attività motoria del cane. E’ comunque prescritta l’esposizione, ben visibile, del cartello “Attenti al cane”. • Gli animali tenuti a catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell’acqua e del cibo. • Sui mezzi pubblici, il trasporto di animali è disciplinato da apposito regolamento adottato dall’azienda che esercita il servizio. • Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guida di greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono utilizzati per servizio. Obblighi Sulle aree pubbliche o ad uso pubblico nei centri abitati, a garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro, i conduttori sono sempre obbligati: 1. a tenere i cani al guinzaglio; 2. ad essere muniti di apposita attrezzatura e di un sufficiente numero (da commisurarsi in base alla permanenza sull’area pubblica) di sacchetti idonei alla raccolta delle feci del cane; 3. alla completa asportazione delle deiezioni che potranno essere depositate nei cestini porta-rifiuti; 4. ad adoperarsi, in ogni modo, affinché i cani non compromettano l’integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà comunale; Divieti 5. è fatto divieto introdurre i cani nei luoghi di cura, nei laboratori e in locali ove si eserciti la produzione, la manipolazione o la vendita di alimenti o bevande; 6. è vietato lasciare vagare i cani sulle aree pubbliche, nonché consentire agli stessi di uscire incustoditi dalla proprietà privata; 7. è vietato condurre o lasciar vagare cani nei parchi pubblici, giardini, aiuole, nei letti dei torrenti e in qualsiasi area verde di proprietà della pubblica amministrazione; 8. è vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo; Chiunque violi le disposizioni dei punti 1, 2, 5, 6, 7 e 8 è soggetto a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 250,00. Chiunque violi le disposizioni dei punti 3 e 4 è soggetto a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00. Disposizioni finali ??? Sono esentati dal rispetto della presente ordinanza le persone non vedenti che utilizzano i cani addestrati all’accompagnamento. La polizia municipale è incaricata di far rispettare la presente ordinanza. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento stesso. IL SINDACO GIPPAZ Paolo
Copyright 2003-2007 ::: Sito ufficiale del Comune di Pollein della Valle d'Aosta
Comune di Pollein - Loc. Capoluogo 1 - 11020 Pollein - Aosta - Italia