AUTORE: Ufficio Tributi
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2 marzo 2006 - PROTOCOLLO:
 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Il presente Regolamento: - E’ stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31.03.2004, con atto nr. 12. - E’ entrato in vigore il 16.04.2004 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Oggetto e scopo del Regolamento Art.2 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta Art.3 Aree fabbricabili Art.4 Determinazione del valore delle aree fabbricabili TITOLO II ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Art.5 Esenzioni per terreni destinati ad attività agricole Art.6 Esenzioni per terreni ubicati in centro storico Art.7 Esenzioni per immobili utilizzati da enti non commerciali Art.8 Disciplina delle abitazioni principali Art.9 Pertinenze delle abitazioni principali Art.10 Riduzione dell’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili Art.11 Determinazione dell’imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione o a nuova costruzione Art.12 Fabbricati denominati ruderi Art.13 Definizione dei fabbricati rurali esenti dall’imposta TITOLO III DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI Art.14 Dichiarazione Art.15 Modalità di versamento Art.16 Termini di versamento Art.17 Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive Art.18 Rimborsi per inedificabilità dell’area Art.19 Riscossione coattiva Art.20 Attività di controllo Art.21 Accertamento con adesione Art.22 Interessi TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Art.23 Normativa di rinvio Art.24 Norme abrogate REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 Oggetto e scopo del Regolamento Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, di cui al D.Lgs. 504/92, nel Comune di Pollein, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/97 e dalla L.R. 54/98. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità , di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti. ART. 2 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta Le aliquote e le detrazioni d’imposta sono approvate dal Consiglio Comunale, fatta salva diversa previsione dello Statuto comunale, con deliberazione adottata entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento. Art. 3 - Aree fabbricabili Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale approvato dal Comune. Le aree assoggettate a vincolo di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili. Nel caso di utilizzazione di un’area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici. Art. 4 Determinazione del valore delle aree fabbricabili Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall’art. 5, comma 5 D.Lgs. 504/92, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l’I.C.I. dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli determinati periodicamente e per zone omogenee dal Consiglio Comunale, sulla base dei valori di riferimento indicati dall’osservatorio del mercato immobiliare istituito presso il Dipartimento del Territorio. Al fine di agevolare lo svolgimento dell’attività di liquidazione/accertamento in relazione alle aree edificabili, la Giunta, in forza di delega conferita dal Consiglio, può individuare i valori di mercato attribuibili periodicamente alle suddette aree, sulla base di specifica perizia effettuata dall’Ufficio Tecnico ovvero da terzi professionisti. TITOLO II ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Art. 5 Esenzioni per terreni destinati ad attività agricole I terreni edificabili destinati ad attività agricole e censiti al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario sono esenti dall’Imposta comunale sugli immobili quando rispettino le condizioni previste dai successivi commi. I terreni devono essere coltivati dal proprietario o titolare di altro diritto reale, o relativi familiari conviventi, o dall’affittuario del terreno, avente qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o titolare di trattamento pensionistico corrisposto a seguito di attività svolta in agricoltura. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo. L’affitto di terreni destinati ad attività agricola dovrà risultare da contratto, di durata non inferiore a tre anni, regolarmente registrato. Gli estremi di registrazione (data, luogo, numero) dovranno essere comunicati al servizio tributi in concomitanza della prima scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione di variazione ICI. Le esenzioni decorrono dal 1° gennaio successivo alla data in cui si verificano le condizioni e restano in vigore fino al 31 dicembre dell’anno in cui le stesse terminano. Qualora nel periodo di esenzione del tributo venga rilasciata una concessione edilizia, il terreno, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di rilascio, non sarà più esente dal tributo. ART. 6 Esenzioni per terreni in centro storico Per i terreni ubicati in centro storico, zona “A” del vigente P.R.G.C., il momento impositivo coincide, nel caso di costruzione di fabbricati interrati, e quindi in assenza di Piani Attuativi ovvero di P.U.D. – Piano Urbanistico di Dettaglio – con la data di inizio dei lavori di edificazione (Denuncia di inizio lavori); nel caso invece di approvazione di Piani Attuativi, e quindi per interventi edilizi sopraelevati, il momento impositivo coinciderà con la data di approvazione del P.U.D. da parte dell’Amministrazione comunale. ART. 7 Esenzioni per immobili utilizzati da enti non commerciali L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati esclusivamente utilizzati dai suddetti enti per le proprie attività istituzionali, ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore. Art. 8 Disciplina delle abitazioni principali In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione ai fini dell’aliquota ridotta e/o della detrazione d’imposta, è equiparata all’abitazione principale come intesa dall’art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 504/92 l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richiesta per la fruizione della detrazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Nel caso in cui l’abitazione principale, per sopravvenute calamità di grave entità, sia oggetto di ordinanza di sgombero, per il periodo in cui sussiste l’inagibilità, si applicano le agevolazioni di cui al successivo art. 10. Il periodo di inagibilità decorrerà dalla data dell’evento alla data indicata sull’ordinanza di rientro. Art. 9 Pertinenze delle abitazioni principali Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera d) D.Lgs. 446/97, le pertinenze dell’abitazione principale usufruiscono dell’aliquota prevista per la stessa. Ai fini del presente articolo, possono rientrare nella nozione di pertinenza unicamente le unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. La pertinenza è considerata parte integrante dell’abitazione principale anche se distintamente iscritta in Catasto, purché appartenente al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull’abitazione e purché sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l’agevolazione verrà conteggiata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all’abitazione principale, su quella con la rendita catastale più elevata. Art. 10 Riduzione dell’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano inidoneità all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all’art 31, comma 1, lettere a) b) legge 457/78, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell’Unità Sanitaria Locale. Costituiscono indice di inagibilità o inabitabilità le seguenti caratteristiche: - mancanza della copertura; - mancanza dei serramenti; - mancanza delle scale di accesso; - strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai); - mancanza dell’impianto elettrico, idrico, sanitario. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell’allacciamento elettrico ed idrico. La riduzione dell’imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d’imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili. Il soggetto passivo d’imposta è tenuto a comunicare al Comune, con i termini e le modalità di cui all’art. 10 D.Lgs. 504/92, il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità. Art. 11 Determinazione dell’imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione o a nuova costruzione. In deroga a quanto previsto dall’art. 5 comma 6 D.Lgs. 504/92, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero a norma dell’articolo 31, comma 1, lett. c), d) ed e) L. 5 agosto 1978, n. 457, che siano effettuati su fabbricati precedentemente dichiarati ai fini I.C.I., la base imponibile è costituita dalla rendita catastale o presunta attribuita all’immobile prima dell’esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono assoggettati all’imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie dell’area sulla quale sia in corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. ART. 12 Fabbricati denominati ruderi Si considera "rudere" qualsiasi fabbricato inutilizzabile ed inutilizzato, privo di copertura e parzialmente o totalmente diroccato non iscritto o non iscrivibile in catasto. Ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., i ruderi sono considerati alla stregua delle aree fabbricabili. L'imposta si applica pertanto sul valore dell'area di sedime qualora gli strumenti urbanistici vigenti ne consentano l'edificabilità. Art. 13 Definizione dei fabbricati rurali esenti dall’imposta Con il seguente articolo si intende innovare rispetto alle normativa vigente in tema riconoscimento della ruralità degli immobili ai fini I.C.I. (art. 9, commi 3 e 3bis L. 133/94, come modificati dal D.P.R. 139/98). A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all’art. 39 D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.), l’attività diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicultura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all’allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l’attività agrituristica. In tal senso, devono intendersi non soggetti all’imposta comunale sugli immobili i seguenti fabbricati: - fabbricati strumentali all’attività agricola. Si considerano tali i fabbricati che siano, o siano stati, destinati all’attività agricola e non abbiano subìto nel tempo modificazioni a tale destinazione d’uso. - fabbricati o porzioni di fabbricati strumentali all’attività agricola destinati ad edilizia abitativa e non utilizzati. Si considerano non soggette all’imposta comunale sugli immobili anche le parti abitative non utilizzate di fabbricati strumentali all’attività agricola, purché rispettino le seguenti condizioni: - mancanza di allacciamento alla rete elettrica; - mancanza di allacciamento all’acquedotto; - non siano state richieste concessioni edilizie di recupero. Dal momento della richiesta di concessione edilizia di trasformazione l’imposta è dovuta sulla base delle aree fabbricabili. Nei casi di cui sopra, l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili viene riconosciuta a prescindere dalle caratteristiche soggettive dei proprietari o titolari di diritti reali sull’immobile. - fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa. Non sono soggetti all’imposta comunale sugli immobili i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa, qualora rispettino i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nell’art. 9, comma 3 L. 133/94, come modificato dal D.P.R. 139/98. Nell’applicazione di tale norma, si deve valutare, anche retroattivamente, il trattamento più favorevole al contribuente per tutte le annualità dell’I.C.I., purché non esistano provvedimenti definitivi. In ogni caso, per quanto riguarda i fabbricati iscritti al catasto urbano (esclusa la categoria D10), gli stessi devono ritenersi soggetti all’imposta comunale sugli immobili, fatta salva la possibilità per il soggetto passivo d’imposta di dimostrare che l’immobile rispetta i requisiti per l’esenzione di cui ai commi precedenti. TITOLO III DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI Art. 14 Dichiarazione I soggetti passivi d’imposta sono tenuti a dichiarare gli immobili posseduti sul territorio comunale mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all’art. 10, comma 4, D.Lgs. 504/92. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine ultimo previsto per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione. Art. 15 Modalità di versamento L’imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera i) D.Lgs. 446/97, si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che: - l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento; - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all’atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all’articolo precedente, l’immobile a cui i versamenti si riferiscono; - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi. La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso. In caso di decesso del soggetto passivo d’imposta, il versamento per l’anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l’intera annualità. Nella determinazione dell’imposta, in particolare per l’eventuale applicazione della detrazione per l’abitazione principale, si dovrà tenere conto dell’effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto. Nel caso di calamità naturali di grave entità, la Giunta comunale, con proprio provvedimento motivato, può stabilire il differimento e la rateizzazione del pagamento della rata ICI in scadenza. Art. 16 Termini di versamento Ai sensi dall’art. 10 comma 2 D.Lgs. 504/92, l’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso deve essere versata in due rate di pari importo, rispettivamente con scadenza 30 giugno e 20 dicembre, ovvero in un’unica soluzione da corrispondere entro il 30 giugno. I versamenti d’imposta eseguiti in autotassazione devono essere effettuati tramite il concessionario della riscossione. I versamenti d’imposta a seguito di attività di accertamento e di liquidazione dovranno essere eseguiti tramite il c/c postale intestato alla Tesoreria comunale. Art. 17 Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive Nell’ipotesi di cui all’art. 74 L. 342/2000, ove dalla rendita definitiva attribuita dall’Ufficio del territorio derivi a favore del contribuente un credito d’imposta in relazione all’I.C.I. versata sulla base di rendita presunta, il Comune provvede a restituire, nei termini previsti dal regolamento generale delle entrate in tema di rimborsi, la maggiore imposta versata unitamente agli interessi, conteggiati retroattivamente in base al tasso di interesse legale vigente al momento della presentazione della domanda di rimborso. Art. 18 Rimborsi per inedificabilità dell’area Ai fini dell’applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. 504/92, ai contribuenti che, successivamente dell’entrata in vigore del presente regolamento, abbiano subito l’apposizione di un vincolo di inedificabilità su di un’area precedentemente considerata fabbricabile ai sensi del primo periodo dell’art. 2 lett. b), spetta il rimborso alle condizioni e secondo le modalità previste nei successivi commi. Il rimborso spetta limitatamente all’imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale in vigore nell’anno di presentazione della richiesta di rimborso, per un periodo non superiore ai tre anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. Il rimborso compete a condizione che non sia iniziata opera alcuna e di qualsiasi natura sulle aree interesse, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant’altro avverso il provvedimento che ha prodotto la perdita della qualificazione edificatoria dell’area. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, entro il termine di decadenza di quattro anni dalla data in cui l’area è stata assoggettata a vincolo di inedificabilità. Su richiesta dell’interessato o del servizio tributi, l’ufficio tecnico attesta le condizioni di inedificabilità sopravvenute di cui al primo comma nonché le ulteriori condizioni richieste ai successivi commi 2 e 3. Art. 19 Riscossione coattiva Ai sensi dell’art. 52, comma 6 D.lgs. 446/97, la riscossione coattiva dell’I.C.I. avviene mediante ruolo affidato al concessionario del servizio di riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi. Art. 20 Attività di controllo Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera l), punto 2 D.Lgs. 446/97, la Giunta Comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie dì immobili. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera l), punto 5 D.Lgs. 446/97, il Comune accantona un importo pari all’1 per cento (uno per cento) dell’imposta riscossa, con esclusione delle sanzioni e degli interessi, da destinare al potenziamento dell’ufficio tributi nel modo seguente: - il 50% di tale quota verrà destinata all’acquisizione di attrezzature, anche informatiche, all’arredamento dell’ufficio e alla consultazione delle banche dati ed ai collegamenti con i sistemi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta contro l’evasione; - il 25% ad interventi formativi destinati ai dipendenti del medesimo ufficio; - il restante 25% al personale addetto all’ufficio tributi, quale compenso incentivante, da corrispondere mediante deliberazione della Giunta comunale, in aggiunta ai fondi aventi tali finalità previsti dai contratti collettivi di lavoro, attribuito nelle forme previste dai contratti medesimi, previa relazione positiva del Segretario comunale. Art. 21 Accertamento con adesione Per l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente per l'imposta comunale sugli immobili si fa riferimento al regolamento della gestione dell'accertamento con adesione approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 30.03.1999. Art. 22 Interessi Ai sensi dell’art. 13 L. 13 maggio 1999 n. 133, la misura degli interessi per la riscossione e per il rimborso dell’I.C.I. è stabilito in misura pari al tasso legale vigente al momento sia della presentazione della domanda di rimborso che dell’emissione degli avvisi di accertamento o di liquidazione, da applicarsi in ragione semestrale. Viene stabilito di dare applicazione retroattiva al suddetto tasso di interesse, anche a fronte della riscossione e del rimborso dell’imposta comunale sugli immobili relativa ad annualità precedenti. TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 23 Normativa di rinvio Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia. Art. 24 Norme abrogate Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
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